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D.Lvo 30/06/2003 n. 1965. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici. 6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi se- DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. paratamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. 7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici. 8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.». «Art. 12 (Modifiche a disposizioni vigenti). - 1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è sostituito dal seguente: «2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.». 2. Nell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale » sono sostituite dalle parole: «, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili». 3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente: «2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.». 4. Nel comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «presenti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque». 5. Nell'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «e sull'osservanza delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «e contribuisce alla corretta applicazione delle norme» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: «, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda». 6. Nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono inserite in fine le seguenti parole: «, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.». - Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 reca: «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.». -Il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 5 (Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione). - 1. L'assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 è indirizzato dallo stesso medico, in base alle informazioni del competente Centro interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie. 2. I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualo- DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. ra necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito. 3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalità stabilite in appositi disciplinari tecnici predisposti dall'Istituto superiore di sanità. 4. L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete una malattia rara inclusa nell'allegato 1 può chiedere il riconoscimento del diritto all'esenzione all'azienda unità sanitaria locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal presidio stesso. 5. Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda unità sanitaria locale fornisce all'interessato l'informativa ai sensi degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al trattamento dei dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni, pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione. 6. La raccolta e il trattamento dei dati, consistente nelle operazioni di registrazione, validazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli operatori delle aziende unità sanitarie locali appositamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il riconoscimento del diritto all'esenzione ed il controllo delle esenzioni rilasciate, per finalità amministrativo-contabili, per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nonché della qualità e appropriatezza dell'assistenza erogata. 8. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 9. (Abrogato). -La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale». - Il testo vigente dell'art. 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 4 (Donazione di midollo osseo). - 1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107. 2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA. 3. (Abrogato). -Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi). 1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 3 l dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti. 2. - 3. (Abrogati). - Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 137 (Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: «Art. 2. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del trattamento garantisce all'interessato l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera. 2. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 28 dicembre 1991 del Ministro della sanità, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte del presente decreto. 3. La responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato. 4. Il direttore sanitario dell'istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate. 5. (Abrogato). -Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, vedi in nota all'art. 120.
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